ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani –
STATUTO Approvato dal XXIV Congresso Nazionale FINALITÀ SCOPI
Art. 1 Le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) fondano sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la loro azione per la promozione dei lavoratori e operano per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.
Art.2
Le ACLI promuovono solidarietà e responsabilità per costruire una nuova qualità del lavoro e del vivere civile, nella convivenza e cooperazione fra culture ed etnie diverse, nella costruzione della pace, nella salvaguardia del creato. Le ACLI associano lavoratori e cittadini, uomini e donne, di qualsiasi nazionalità chene condividano le finalità e ne sottoscrivano il Patto Associativo. Possono aderire alle ACLI associazioni che si riconoscano negli scopi del Movimento e si impegnino a collaborare alla realizzazione delle attività.
Art. 3
Le ACLI, Movimento educativo e sociale, operano nella propria autonoma responsabilità per favorire la crescita e l'aggregazione dei diversi soggetti sociali e delle famiglie, attraverso la formazione, l'azione sociale, la promozione di servizi, imprese a finalità sociale e realtà associative. La formazione aclista, nel considerare la trascendente dignità della persona, sostiene processi volti alla maturazione di coscienza critica e all'esercizio di responsabilità in una coerente testimonianza di vita cristiana ecumenicamente aperta al dialogo. L'azione sociale delle ACLI, a partire dall'esperienza di vita e di lavoro di uomini e di donne, favorisce l'esercizio di responsabilità e sviluppa opportunità di partecipazione dei cittadini per la crescita della società civile e la vitalità delle istituzioni. Le ACLI, nonché le associazioni specifiche, i Servizi e le imprese a finalità sociale ed ogni altro soggetto del sistema associativo, adottano, ad integrazione del metodo di governo, il processo di governance basato sulla sussidiarietà e condivisione, sia al loro interno che nei rapporti reciproci. I Servizi sociali, le Imprese a finalità sociale e le Associazioni specifiche promosse dalle ACLI o ad esse aderenti costituiscono una rete di esperienze di solidarietà, di autorganizzazione, di volontariato e di imprenditività sociale nonché di rappresentanza di interessi collettivi, per rispondere ai bisogni culturali, materiali, sociali e di tutela delle persone: a) nel patrocinio e tutela sociale, previdenziale, sanitaria e fiscale, attraverso il Patronato ACLI; b) nella formazione ed orientamento professionale e nelle politiche del lavoro, attraverso l'Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale (ENAIP) e gli Enti Regionali ad Esso associati; c) nell’assistenza e tutela fiscale attraverso il Centro Assistenza Fiscale (CAF) ACLI; d) nelle molteplici attività inerenti le soggettività sociali, il volontariato, le cooperative, la cooperazione internazionale, il consumo responsabile, il mondo rurale e agricolo, il lavoro di cura, l'ambiente, lo sport, il turismo e la cultura, attraverso apposite associazioni ed iniziative specifiche decise dal Consiglio Nazionale.
Art. 4 - Le ACLI ad ogni livello:
a) favoriscono la partecipazione attiva degli associati per la realizzazione delle finalità statutarie e l'attuazione degli indirizzi definiti dai congressi e dagli organi; b) promuovono la crescita spirituale ed alimentano la vita cristiana degli associati con itinerari di ascolto della Parola di Dio avvalendosi del sostegno pastorale di sacerdoti quali accompagnatori spirituali richiesti alle comunità ecclesiali, ai vari livelli; i sacerdoti, comprendendo il carisma delle ACLI, hanno il compito di alimentare la crescita formativa dei soci e di orientare l’associazione nell’appartenenza alla Chiesa, alla sua vita e alla sua missione; c) operano con scopi sociali, culturali ed assistenziali, senza fini di lucro sulla base delle procedure definite negli appositi regolamenti approvati dai Consigli Regionali e Provinciali; d) assumono iniziative atte a sviluppare la vita associativa promuovendo attività formative di azione sociale, di volontariato, di autorganizzazione di servizi e di imprese a finalità sociale, con attenzione a promuovere pari opportunità tra uomo e donna; e) sono dirette da organi democratici che si rinnovano in occasione dei Congressi e delle Assemblee delle Strutture di base, i cui componenti devono in ogni caso essere iscritti alle ACLI; f) promuovono una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, nella valorizzazione della memoria storica per le persone che hanno operato contro la mafia ed ogni forma di criminalità organizzata; promuovono l’elaborazione di strategie di lotta non violenta contro il dominio mafioso e malavitoso del territorio e di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso e malavitoso; g) tutelano gli associati nella difesa dei loro diritti ed interessi economici, sociali, morali e professionali, sia nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente che nelle altre diverse forme di lavoro, rappresentandoli e assistendoli nelle forme di legge anche davanti la magistratura competente.
Art. 5 - ISCRIZIONE
L'associazione al Movimento Aclista avviene attraverso l'iscrizione ad una Struttura di base delle ACLI o delle Associazioni da Esse promosse od aderenti. La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.
Art. 6
L'iscrizione alle ACLI dà diritto a partecipare alla vita associativa con elettorato attivo e passivo. Possono aderire alle ACLI tutti i lavoratori e cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità, che si riconoscono ed accettano le regole dettate dal presente Statuto e dai Regolamenti approvati dagli Organi competenti, nonché dagli Statuti approvati ai vari livelli. E’ esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa. Le ACLI, ad ogni livello, anche attraverso specifiche disposizioni statutarie o regolamentari, garantiscono: - una uniforme disciplina del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto stesso e la partecipazione democratica alla vita dell’Associazione e l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; - la garanzia per gli iscritti del diritto di voto ai fini dell’approvazione o modifica delle norme statutarie e regolamentari, nonché per la nomina dei componenti gli Organi elettivi dell’associazione in ossequio al principio di rappresentatività fondato sul mandato, nonché i criteri di loro ammissione ed esclusione; - la libera eleggibilità degli Organi amministrativi; - il riconoscimento ad ogni singolo associato del diritto ad un singolo voto; - i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti. Le tessere delle ACLI sono emesse dalla Direzione Nazionale, sulla base di apposite norme approvate dal Consiglio Nazionale e distribuite dalle Strutture di base tramite gli Organi Regionali e Provinciali.
Art. 7 - STRUTTURE
Le ACLI promuovono la vita associativa, valorizzando le specificità territoriali nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di federalismo cooperativo e solidale, attraverso Strutture di base dislocate nel territorio: circoli e gruppi organizzati e negli ambienti di lavoro, nuclei, riconosciuti dal Consiglio Provinciale quale luoghi di incontro, formazione, volontariato ed azione sociale. Tutte le strutture delle ACLI applicano il processo di governance per definire compiti e responsabilità precise per ciascun livello territoriale.
Le attività territoriali delle ACLI vengono coordinate attraverso: a) le Strutture di base (circoli, gruppi organizzati negli ambienti di lavoro e di vita, nuclei) riconosciute dal Consiglio Provinciale quali luoghi di incontro, formazione, volontariato ed azione sociale; b) le strutture zonali, istituite dal Consiglio Provinciale per coordinare le Strutture di base, le attività da esse promosse e curare i rapporti con le istituzioni locali; c) le aree metropolitane, istituite dalla Direzione Nazionale d'intesa con il Consiglio Regionale ed i Consigli Provinciali interessati, con il compito di coordinare, sviluppare e qualificare la presenza delle ACLI e di tutte le attività e iniziative da esse promosse nelle grandi aree urbane; d) le Strutture provinciali, con compiti di rappresentanza territoriale, promozione e programmazione delle ACLI e di tutte le attività e iniziative da esse promosse; sono istituite dal Consiglio Nazionale, di norma in coincidenza con la ripartizione provinciale dello Stato; e) le Strutture regionali, con compiti di rappresentanza territoriale e di governo regionale, di indirizzo programmatico e coordinamento delle Strutture Provinciali delle ACLI e di tutte le attività e iniziative da esse promosse; sono istituite dal Consiglio Nazionale, di norma in coincidenza con le Regioni e con le Province autonome; f) la Struttura nazionale, con compiti di rappresentanza istituzionale e sociale, indirizzo politico-progettuale e governo del Movimento nel suo insieme.
Art. 8 - ORGANI DELLE STRUTTURE DI BASE E DELLE ZONE
Le ACLI costituiscono, unitamente alle ACLI presenti in altri Paesi, la Federazione ACLI Internazionali (F.A.I.) e vi partecipano con propri rappresentanti.
Art. 9 -L’Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei soci è l’organo sovrano della Struttura di base che: a) è costituita dai soci in regola con il pagamento della quota sociale, i quali esercitano il diritto di voto senza possibilità di delega; b) elegge ogni quattro anni la Presidenza secondo le norme stabilite dai Regolamenti attuativi; c) elegge i Revisori dei Conti; d) indirizza l'azione della Presidenza e ne verifica l'operato; e) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.
Art. 10
L’Assemblea dei soci è convocata dalla Presidenza, in via ordinaria almeno una volta all’anno e, in via straordinaria, qualora lo richiedano un terzo dei soci, ovvero la Presidenza Provinciale o quella Regionale, d’intesa con la Presidenza Zonale dove questa è costituita. La convocazione deve: a) essere comunicata almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione; b) essere affissa presso la sede, comunicata ai soci, alle Presidenze Provinciali e Regionali e, ove siano costituiti, agli organi zonali; c) indicare: la data ed il luogo della riunione; l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione, distanziate di almeno sessanta minuti; gli argomenti all’ordine del giorno ed il programma dei lavori. Le deliberazioni dell’Assemblea ed il rendiconto consuntivo devono essere portati a conoscenza dei soci tramite affissione presso la sede.
Art. 11 - La Presidenza
La Presidenza è l’organo esecutivo ed amministrativo.
Essa è composta: a) con diritto di voto, dai Componenti eletti dall’Assemblea dei soci; b) senza diritto di voto, se non presenti ad altro titolo, dai responsabili dei Soggetti Sociali e delle Associazioni specifiche e professionali costituite all’interno della Struttura di base. La Presidenza dirige le attività della Struttura di base in attuazione degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e dagli organi Provinciali e zonali. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto.
Art. 12 - Il Presidente
Il Presidente: a) è il legale rappresentante della Struttura di base; b) rappresenta le ACLI in ogni attività da loro promossa nell’ambito del territorio di competenza della Struttura; c) convoca la Presidenza almeno una volta al mese, ne stabilisce l’ordine del giorno e ne presiede le riunioni; d) viene eletto sulla base dei regolamenti attuativi. -
Edited by MaryRosa - 2/3/2016, 12:49 |